
RISARCIMENTO DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE.

Sentenza Tribunale di Genova Seconda Sezione civile n. 4/2022
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE STRUTTURA OSPEDALIERA E DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE. IL TRIBUNALE DI GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE RICONOSCE RESPONSABILITA’ E CONDANNA L’AZIENDA OSPEDALIERA SAN MARTINO A RISARCIRE I PARENTI DI PAZIENTE DECEDUTO PER CADUTA DURANTE IL RICOVERO.
Nessun dubbio può, infatti, esservi circa la riconducibilità della responsabilità dell’ospedale nell’ambito di quella contrattuale anche per fatti (quale appunto quello che qui interessa) verificatisi anteriormente all’entrata in vigore della L. 24/2017, dato che l’accettazione ed il ricovero di un paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria determinano la stipulazione di un contratto tra paziente e struttura medesima (c.d. contratto atipico di spedalità – cfr. sul punto, tra le altre, Cass. n. 8826/2007 e Cass. n. 21090/2015) il cui adempimento è regolato, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell’ambito della prestazione d’opera professionale.
Privi di pregio, ai fini dell’esclusione della responsabilità della struttura, appaiono gli assunti del convenuto a proposito dell’assoluzione delle “due infermiere coinvolte”, dato che la S.C. ha stabilito che “l'autonomia del processo civile rispetto a quello penale si riflette anche in materia probatoria, vigendo in quest'ultimo la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" e nel primo la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non". Detto "standard" di "certezza probabilistica", non potendo essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi, deve applicarsi anche quando vi sia un problema di scelta di una delle ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie, sul fatto, con la conseguenza di dover porre a base della decisione civile la soluzione derivante dal criterio di probabilità prevalente la quale riceva comparativamente il supporto logico relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili” (Cass. n. 10285/2009).
Passando alla disamina del danno iure proprio lamentato dagli attori, occorre premettere che il soggetto che chiede il risarcimento a seguito della morte di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta un pregiudizio concernente un bene giuridico diverso da quello della salute di cui è titolare (e la cui ratio trova tutela nell’art. 32 Cost.), in quanto l’interesse fatto valere attiene all’intangibile sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, nonché all’inviolabile libertà di piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana all’interno della famiglia. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione apre la via ad un risarcimento ai sensi dell’art. 2059 c.c. (v. Cass. 2557/2011 e Cass. 26972/2008). Più nello specifico, il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del mero dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso (a) nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità, nonché (b) nel non potere fare più ciò che per anni si è fatto e (c) nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti.
