DIRITTO DEL LAVORO -MEDICI PRONTO SOCCORSO TURNI RIPOSI DANNO DA SUPER LAVORO.

Sentenza Corte Appello Genova Sezione Lavoro n. 60/024

AZIENDA SANITARIA CONDANNATA DALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE LAVORO A RISARCIRE IL MEDICO DI PRONTO SOCCORSO PER MANCATE FRUIZIONI DEI RIPOSI TRA UN TURNO E L’ALTRO E  CONSEGUENTE DANNO DA USURA PER SUPER LAVORO DA RITENERSI PRESUNTO NONCHE’ PER ACCERTATO DANNO BIOLOGICO PER BURN OUT .

Esiste una inveterata pratica di molte ASL che NON rispettano le norme di legge e contrattuali GIA' ora in vigore! Pausa minima di  11 ore tra i turni, pausa di almeno 24 ore dopo un turno notte di 12 ore,  almeno un giorno di riposo settimanale, almeno 3 ore dell'orario settimanale dedicate all'aggiornamento, pausa minima di 10 minuti per rifocillarsi ogni 6 ore di  turno ...

La Corte di Appello di Genova Sezione Lavoro  con la sentenza N. 60-2024 . ha riformato la sentenza del Tribunale di Savona N.16-2022 che in prima istanza aveva rigettato la domanda di risarcimento di un medico del PS dell’Ospedale di Pietra Ligure riconoscendo, seppur in parte, dopo 4 anni di battaglia legale la non osservanza dei  requisiti minimi di legge nei confronti dei medici del PS costretti a turni massacranti.

Mancata fruizione del riposo di 11 ore nell’ arco delle 24 ore ( tra un turno diurno all’ altro) ex art. 7 L. n. 161/2014 e mancata fruzione del riposo di 24 ore successivo al turno notturno ex art. 9 del D.Lgs 66/2003.

Si tratta di una causa pilota per la Regione Liguria ma di rilevanza nazionale che segue un  orientamento consolidato della Corte di Cassazione (v. per tutte sentenza n. 16665/2015), secondo cui, in caso di mancato rispetto del riposo giornaliero e settimanale, il danno da usura psicofisica, prodottosi a causa del protrarsi della maggior penosità del lavoro in un lungo arco temporale senza ricorso adeguato a riposi compensativi, deve ritenersi presunto nell’ an. Sul quantum liquidabile, sempre la medesima giurisprudenza ha affermato il principio secondo il quale l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della cadenza giornaliera e settimanale del riposo, ex art. 36 Cost., comma 3, deve essere stabilita dal giudice secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e 13 di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonchè di clausole collettive che disciplinino il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi "de qua", non confondendosi siffatto risarcimento con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale (principio affermato da Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 8709 del 11/04/2007)

Inoltre la Corte di Appello di Genova ha anche condannato la Azienda Sanitaria al risarcimento del danno biologico subito dal medico per avere il lavoratore contratto una vera e propria patologia psichiatrica con  invalidità temporanea e/o permanente correlata alle modalità con cui il ricorrente aveva per trent’anni svolto il suo lavoro di Dirigente medico presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pietra Ligure accertata in causa nonostante una CTU in primo grado di esito negativo.

L’impatto di tale sentenza si può così riassumere : inutile fare nuove leggi e regolamenti basta rispettare quelle in vigore ciò che molte Aziende Sanitarie  non fanno disincentivando sempre di più i futuri medici a  restare in Italia.