
AUTOFERROTRANVIERI AUMENTO ORARIO DI LAVORO. - Patti successori

SENTENZA CORTE D'APPELLO GENOVA SEZ. LAV. N. 466/2019
PUBBLICO IMPIEGO: GLI ACCORDI AZIENDALI POSSONO NON SOLO RIDURRE MA ANCHE AUMENTARE L’ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI RISPETTO AL LIMITE LEGALE O FISSATO DAL CCNL MA IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI INTENAGIBILITA DELLA RETRIBUZIONE A TALE AUMENTO DI ORARIO DEVE SEGUIRE UN PROPORZIONALE AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE ORDINARIA.
AZIENDA DI TRASPORTO PUBBLICO CONDANNATA DALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE LAVORO A RETRIBUIRE L’AUMENTO DELL’ORARIO LAVORATIVO IMPOSTO AI DIPENDENTI.(SENTENZA C.APPELLO GENOVA SEZ. LAV. N. 466/2019)
In sede di contrattazione aziendale è ben possibile ridurre l’ orario di lavoro rispetto al limite legale o previsto dalla contrattazione collettiva, trattandosi di condizioni di miglior favore per i lavoratori sempre ammissibili. L’ art. 5 ter D.L. n. 702 del 1978, invocato dal Tribunale di Imperia per sostenere la nullità dei precedenti accordi aventi ad oggetto un orario ridotto, costituisce una norma meramente transitoria, valevole sino all’ entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione, intervenuta nel giugno del 1990 . Gli accordi aziendali nella fattispecie sono anche successivi a tale legge e non possono certamente ritenersi nulli. Tuttavia, una volta ammesso che accordi locali ben possano ridurre l’ orario ordinario di lavoro rispetto al limite legale o fissato dalla contrattazione collettiva nazionale , allo stesso modo è sicuramente ammissibile una pattuizione volta ad aumentarlo nel rispetto di tale limite, come previsto dall’accordo del 23 febbraio 2015, da ritenersi dunque pienamente legittimo. Corretto è dunque il comportamento dell’ Azienda che, a decorrere dall’entrata in vigore del CCNL del 2015, ha predisposto i turni in 6 ore e mezza al giorno 39 ore settimanali; turni che i lavoratori sono tenuti a rispettare. Non è tuttavia corretto, in applicazione del principio di intangibilità della retribuzione, che a tale aumento di orario non sia conseguito un proporzionale aumento della retribuzione ordinaria. A seguito dell’ aumento del normale orario di lavoro da 36 a 39 ore settimanali, sussiste il diritto dei lavoratori ad essere adeguatamente retribuiti, per le tre ore di lavoro in più svolto alla settimana, seppur senza alcuna maggiorazione trattandosi di lavoro ordinario. Conseguentemente, in riforma dell’ impugnata sentenza, va dichiarato il diritto degli appellanti indicati in epigrafe che abbiano lavorato su turni di 39 ore settimanali ad ottenere la retribuzione ordinaria per tre ore in più alla settimana rispetto a quando l’ orario era di 36 ore settimanali.
