DIRITTO DEL LAVORO - VACCINO ANTICOVID PERSONALE INFERMIERISTICO SOSPENSIONE DAL LAVORO SENZA RETRIBUZIONE – PROVVEDIMENTO INGIUSTIFICATO

SENTENZA TRIB. GENOVA SEZ. LAVORO N. 350/2024

AZIENDA SANITARIA CONDANNATA A CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE A DIPENDENTE INFERMIERA SOSPESA SENZA RETRIBUZIONE PERCHE’  PRIVA DELLA SECONDA DOSE DI VACCINO ANTICOVID DURANTE IL PERIODO DI MALATTIA.

Il Tribunale di Genova Sezione Lavoro ha ritenuto illegittimo il comportamento della Azienda Sanitaria che aveva allontanato la dipendente dal posto di lavoro privandola della retribuzione per assenza ingiustificata perché non aveva effettuato la seconda dose di vaccino anticovid e ciò nonostante quest’ultima avesse comunicato la certificazione di avvenuta guarigione dal  Covid e potesse e dovesse quindi  essere riammessa in servizio in quanto munita di Green pass rafforzato da avvenuta guarigione.

Di conseguenza la ricorrente che era stata ingiustamente privata del diritto al lavoro deve essere retribuita per il periodo di forzata sospensione.

Al riguardo l’art. 4 comma 5 del decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 vigente prevede al comma 5 che “La  sospensione  di  cui  al  comma  4  e'  efficace  fino  alla comunicazione  da  parte  dell'interessato  all'Ordine  professionale territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di  lavoro,  del  completamento del ciclo vaccinale  primario  e,  per  i  professionisti  che  hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione  della dose di richiamo e comunque ((non oltre il 31 dicembre 2022)). Per il periodo di sospensione non sono  dovuti  la  retribuzione  ne'  altro compenso o emolumento,  comunque  denominato.  Il  datore  di  lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del  comma 4 e, in caso di omessa verifica, si  applicano  le  sanzioni  di  cui all'articolo 4-ter, comma 6.  (In  caso  di  intervenuta  guarigione l'Ordine  professionale  territorialmente  competente,   su   istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione e' differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del  Ministero  della salute. La sospensione  riprende  efficacia  automaticamente  qualora l'interessato  ometta  di   inviare   all'Ordine   professionale   il certificato di vaccinazione  entro  e  non  oltre  tre  giorni  dalla scadenza del predetto termine di differimento.) “

Nella fattispecie concreta, il datore di lavoro ha, dunque, abusato nella applicazione della norma art. 4 decreto legge 44/2021, come convertito dalla legge 76/2021, in quanto ha sospeso illegittimamente e contrariamente a qualsiasi principio di ragionevolezza la dipendente , pur munita di green pass rafforzato da avvenuta guarigione.