MODIFICA ASSEGNO DI SEPARAZIONE.

Cessa ogni obbligo di corresponsione da parte del marito di assegno di mantenimento a favore della moglie laddove mutano le circostanze che lo avevano giustificato in un primo momento. Nella fattispecie è stato ritenuto che una convivenza (da parte della moglie) che provoca un mutamento della regione di residenza, deve essere considerata, in virtù della comune esperienza, come stabile e caratterizzata da caratteri di continuità e regolarità.

Tribunale di Genova del 22.08.2005
Parti in Causa:   M.T. c. P.P.
Riferimenti Normativi:
L. n. 898 del 1 dicembre 197