
Normale tollerabilità delle immissioni di rumore - Clausola di salvezza art. 6 ter D.L. 203/2008 - Potere discrezionale del giudice.

Corte D’Appello di Genova, Sez. II Civ., 02/10/2013 n. 1106
IL CASO
Con ricorso al Tribunale di Genova, le sig.re M.P.C. e M.L.P., rispettivamente madre e figlia entrambe residenti in un appartamento di loro proprietà sito in Genova, denunciavano l’esistenza di immissioni intollerabilmente rumorose nella loro abitazione. L’appartamento delle ricorrenti era, infatti, posto al primo piano di uno stabile e confinava col locale della caldaia condominiale, nello specifico una caldaia a pressione, di gran lunga più rumorosa rispetto alla precedente caldaia di tipo atmosferico, da sempre utilizzata dal Condominio. Con il ricorso le sig.re M.P.C. e M.L.P. chiedevano, pertanto, di adottare in via d’urgenza i provvedimenti atti a far cessare le immissioni rumorose, onde tutelare il loro diritto alla salute e l’abitabilità del loro appartamento, gravemente compromessi dal funzionamento della caldaia condominiale. All’esito delle indagini tecniche e fonometriche del caso, con ordinanza il Collegio ordinava al Condominio di spegnere la caldaia e fermare l’impianto nelle ore notturne e precisamente dalle ore 22 alle ore 6. Successivamente le proprietarie dell’appartamento colpito dalle immissioni instauravano il giudizio di merito nel quale chiedevano al Condominio di adottare le misure atte a far cessare definitivamente le suddette immissioni, o quanto meno a ridurle nel limite della normale tollerabilità, anche nelle ore diurne domandando, altresì, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, segnatamente del danno alla salute. Il Giudice di primo grado respingeva le domande attrici e la domanda riconvenzionale di parte convenuta, che nello specifico chiedeva il risarcimento dei danni subiti dai condomini a causa della mancanza di riscaldamento e acqua calda nelle ore notturne, limitandosi a liquidare a favore delle attrici i due terzi delle spese di causa. La sig.ra M.L.P. proponeva appello contro la sentenza del Tribunale, denunciando l’errore di fatto e di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, in particolar modo interpretando in maniera errata la normativa che regola la materia in esame.
MASSIMA.
“La normale tollerabilità è lo strumento utilizzabile e modulabile dal Giudice per contemperare gli interessi delle parti privati e non può coincidere col rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla legislazione pubblicistica, che risponde ad esigenze di tutela collettiva, da interpretarsi in forma rigorosa. La clausola di salvezza, contenuta nell’art. 6 ter D.L. 30/12/2008 n. 203 introdotto dalla legge di conversione 27/02/2009 n. 13, che dispone “Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche ai sensi dell’art. 844 sono fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”, non pone un vincolo assoluto al potere discrezionale del giudice di adeguare l’accertamento della normale tollerabilità alle caratteristiche ed esigenze del caso concreto, ma pone solo un limite o livello minimo ed inderogabile di tutela contro le immissione, al si sotto del quale non sia possibile scendere.”
