
Contratto d'appalto

Trib. Genova sentenza n. 3312 del 07.07.2005
IL CASO.
Con sentenza del Tribunale di Genova la società semplice L.I., convenuta, veniva condannata a trasferire alla soc. I.S. s.n.c., attrice, l’immobile oggetto di convenzione stipulata tra le due parti; contro tale sentenza la L.I. proponeva appello, lamentando vizi in procedendo e vizi in iudicando. Le doglianze venivano, però, rigettate dalla Corte D’Appello, la quale rilevava come a fronte delle specifiche motivazioni fornite nella sentenza impugnata, non fosse stato assolto da parte dell’appellante l’onere di individuare, in maniera altrettanto analitica, le specifiche ragioni di censura contrapposte a siffatta motivazione: il contenuto volitivo dell’atto di appello, appariva, infatti, talmente vago e generico da non soddisfare assolutamente l’esigenza di specificità prevista dall’art. 342 c.p.c.
