IL TAR LIGURIA SI E' PRONUNCIZIATO DEFINITIVAMENTE SUL RICORSO PER L'ANNULLAMENTO IN MERITO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE LIGURIA N 1609 DEL 29 DICEMBRE 2006 RELATIVAMENTE AD "ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDURE AUTORIZZATIVE E CERTIFICAZIONI SANITARIE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.41 DEL 7 DICEMBRE 2006

Sentenza Corte D’Appello di Genova, Sez. III Civ. 05/08/2006 n. 789

Il ricorso, proposto da un gruppo di genitori, prevedeva l'impugnazione degli atti che hanno abolito, dal gennaio 2007 in tutta la Regione Liguria, tragli altri: il certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche, il certificato medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi, l'obbligo della presenza del medico scolastico, l'obbligo di presentazione di certificato medico degli alunni dopo cinque giorni di assenza e l'obbligo di periodiche disinfestazioni degli ambienti scolastici. Le misure previste dai provvedimenti regionali che- di fatto - riducono la semplificazione delle procedure ad una mera ABOLIZIONE di qualsiasi strumento di prevenzione e profilassi in materia di igiene scolastica, espongono infatti a grave rischio la salute dei loro figli. Il TAR, con sentenza depositata il 14 agosto 2007, ha accolto integralmente tutti i punti inerenti il merito del giudizio. La sentenza, immediatamente esecutiva, comporta il conseguente ripristino del sistema di previdenza previgente, a garanzia del preminente interesse pubblico della prevenzione in materia di medicina scolastica, che non deve essere pregiudicato per una mera esigenza di taglio alla spesa.