Il tribunale di Genova si uniforma alla giurisprudenza dominante all'art. 814 C.P.C. in materia di arbitrato.

Sentenza Corte D’Appello di Genova, Sez. III Civ. 05/08/2006 n. 789

Il Tribunale di Genova si uniforma all'indirizzo prevalente in giurisprudenza, nel senso di ritenere utilizzabile lo strumento di tutela diferenziata, previsto dall'art. 814 cpc, soltanto per la determinazione del componso degli arbitri rituali, precisando che il compenso dovuto per gli arbitri rituali non si onnota come spesa ma come debito ex mandato, per il pagamento coattivo del quale deve essere attivo un ordinario giudizio di cognizione, compreso il procedimento monitorio.