
DIRITTO DEL LAVORO. - GLI AUSILIARI OSPEDALIERI NON ESISTONO PIU’ MANSIONI.

Sentenze Trib. Genova n. 773-2019 n.897-2021 e n. 39-2022 – e n. 413 – 2024 - Sentenze Corte Appello Genova nn. 231-2022, 235-2022, 219-2023
ASL CONDANNATA DAL TRIBUNALE E DALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE LAVORO A PAGARE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE AL DIPENDENTE AUSILIARIO PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI SENZA IL DOVUTO INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA CORRETTA.
L’elemento che contraddistingue la categoria A del CCNL Comparto Sanità propria degli Ausiliari è lo svolgimento di attività manuali , che possono prevedere anche l’utilizzo di macchinari , di contenuto semplice in quanto finalizzate alla pulizia , al riordino o al trasporto di materiali, ma che sono comunque circoscritte nell’ambito di operazioni elementari e di base.
Nella categoria B ricadono, invece, attività che, pur non essendo particolarmente complesse, richiedono qualificazione professionale e comportano una autonomia e una responsabilità nei limiti delle prescrizioni di massima ricevute.
Si passa , quindi, da un’attività meramente manuale ad una attività che deve seguire proprie prescrizioni implicanti conoscenze qualificate dell’ambito in cui si svolge ed una assunzione di responsabilità del proprio operato : l’operatore non risponde solo in via generale al dovere di corretto adempimento ai propri doveri secondo la diligenza del buon padre di famiglia, ma anche ha una responsabilità specifica dell’adempimento delle istruzioni ricevute e della qualità del proprio operato .
Di conseguenza ALL’AUSILIARIO INQUADRATO DALLA AZIENDA NELLA CATEGORIA A DEL CCNL PUBBLICO IMPIEGO – COMPARTO SANITA’ MESSO A SVOLGERE MANSIONI SUPERIORI NON DI TIPO ELEMENTARE E MANUALE BENSINICO AMMINISTRATIVE E DI CONCETTO DEVE ESSERE RICONOSCIUTA LA RETRIBUZIONE PREVISTA PER LA CATEGORIA SUPERIORE B CON MANTENIMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE GIA OTTENUTE NELLA CATEGORIA DI PROVENIENZA, in quanto la progressione economica attribuita al dipendente dalla Azienda Sanitaria nella (errata) categoria A deve essere salvaguardata nella (corretta) categoria B, perché, in caso contrario, si potrebbe giungere al paradosso per cui il lavoratore potrebbe conseguire un peggioramento della retribuzione in precedenza goduta.
- Sentenze Trib. Genova n. 773-2019
- Sentenze Trib. Genova n. 897-2021
- Sentenze Trib. Genova n. 39-2022
- Sentenze Trib. Genova n. 413 – 2024
