RISARCIMENTO DEL DANNO CAGIONATO DA COSE IN STUDIO.

Sentenza Tribunale di Genova Seconda Sezione Civile n. 1117/2023

DANNO DA COSE IN CUSTODIA PER CADUTA SU STRADA PUBBLICA DISSESTATA  LA RESPONSABILITA’ DEL COMUNE E’ PRESUNTA SALVO CASO FORTUITO. CONDOTTA DEL DANNEGGIATO ED EFFICACIA CAUSALE NELL’EVENTO CONCORRENTE  NELL’EZIOLOGIA DEL DANNO. COMUNE DI GENOVA CONDANNATO A RISARCIRE IL DANNO.

E’ noto che “La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761). L’orientamento prevalente (Cass. civ. sez. III 1° febbraio 2018, n. 2477; Cass. civ. sez. III 6 febbraio 2018, n. 2840; Cass. civ. sez. VI 16 maggio 2017, n. 12027; Cass. civ. sez. III 9 agosto 2004, n. 15383 e 15384) ritiene che la responsabilità per danno da cose in custodia sia una responsabilità oggettiva in senso stretto. Il caso fortuito, infatti, viene considerato un fattore esterno naturale, derivante del fatto del terzo o del danneggiato stesso idoneo a recidere il nesso di causalità tra custodia della res e pregiudizio. La responsabilità ex art. 2051 c.c., pertanto, si basa sul positivo riscontro del solo nesso di causalità tra la cosa causativa del danno e l’evento dannoso a prescindere dal comportamento colpevole del custode. Il danneggiato è chiamato, quindi, a provare solo la sussistenza del nesso eziologico non dovendo fornire la prova dell’intrinseca pericolosità della cosa o della condotta commissiva od omissiva del custode, mentre quest’ultimo, per andare esente da responsabilità, dovrà fornire la prova del caso fortuito. Per quanto riguarda, in particolare, il caso fortuito, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. III 21 marzo 2013, n. 7125) quest’ultimo è riconducibile a tre modelli: il fatto naturale; il fatto del terzo e il fatto del danneggiato. In relazione al fatto del danneggiato la giurisprudenza, in una recente pronuncia (Cass. civ. sez. III 6 febbraio 2018, n. 2480, in senso conforme anche Cass. civ. sez. III 31 ottobre 2017, n. 25837; Cass. civ. sez. III 27 giugno 2016, n. 13222), richiamata anche di recente da Cassazione civile , sez. III, 5 maggio 2020, n. 8478 – Pres. Travaglino – Rel. Valle) ha osservato che il fatto del danneggiato può assumere efficacia liberatoria per il custode quando ricorrono due condizioni: il fatto sia riferibile alla condotta colposa del danneggiato e sia concretamente imprevedibile in modo tale da assumere efficacia determinante dell’evento dannoso (ossia non appartenga ad evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale) Nel caso in cui, invece, la condotta del danneggiato abbia efficacia concorrente nell’eziologia del danno ovvero difetti il requisito dell’imprevedibilità allora sarà valutabile ai fini della riduzione del risarcimento ex art. 1227, co. 1, c.c. in forza del richiamo operato dall’art. 2056 c.c. Tale valutazione sarà operata in funzione del principio giurisprudenziale secondo il quale quanto più la situazione di possibile rischio sia suscettibile di essere prevista e superata con l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente dovrà considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso danneggiato nell’eziologia dell’evento, con corrispondente riduzione del risarcimento.

Tali principi sono stati, nel precedente sopra indicato, così richiamati: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. Ne deriva che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole od accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cassazione civile , sez. III, 5 maggio 2020, n. 8478). In altri termini (Cass. 29/07/2016, n. 15761; Cass. 22/03/2011, n. 6550) il custode si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze, potendo su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell’evento, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1; e, se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo – ed elide il nesso causale con la cosa custodita – quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto.