
DIRITTO DEL LAVORO - VACCINO ANTICOVID PERSONALE INFERMIERISTICO SOSPENSIONE DAL LAVORO SENZA RETRIBUZIONE – PROVVEDIMENTO INGIUSTIFICATO

SENTENZA TRIB. GENOVA SEZ. LAVORO N. 350/2024
AZIENDA SANITARIA CONDANNATA A CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE A DIPENDENTE INFERMIERA SOSPESA SENZA RETRIBUZIONE PERCHE’ PRIVA DELLA SECONDA DOSE DI VACCINO ANTICOVID DURANTE IL PERIODO DI MALATTIA.
Il Tribunale di Genova Sezione Lavoro ha ritenuto illegittimo il comportamento della Azienda Sanitaria che aveva allontanato la dipendente dal posto di lavoro privandola della retribuzione per assenza ingiustificata perché non aveva effettuato la seconda dose di vaccino anticovid e ciò nonostante quest’ultima avesse comunicato la certificazione di avvenuta guarigione dal Covid e potesse e dovesse quindi essere riammessa in servizio in quanto munita di Green pass rafforzato da avvenuta guarigione.
Di conseguenza la ricorrente che era stata ingiustamente privata del diritto al lavoro deve essere retribuita per il periodo di forzata sospensione.
Al riguardo l’art. 4 comma 5 del decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 vigente prevede al comma 5 che “La sospensione di cui al comma 4 e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque ((non oltre il 31 dicembre 2022)). Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6. (In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione e' differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.) “
Nella fattispecie concreta, il datore di lavoro ha, dunque, abusato nella applicazione della norma art. 4 decreto legge 44/2021, come convertito dalla legge 76/2021, in quanto ha sospeso illegittimamente e contrariamente a qualsiasi principio di ragionevolezza la dipendente , pur munita di green pass rafforzato da avvenuta guarigione.
