
Condominio

Trib. Genova III sez. Civ. sent. N. 544 del 16.02.2007
In base all’applicazione del principio generale della capacità generalizzata delle persone giuridiche è priva di fondamento la relativa all’impossibilità per una persona giuridica di rivestire la carica di amministratore di condominio. Non comporta nullità o annullabilità della delibera assembleare la circostanza che un condomino non abbia potuto prendere visione, prima dell’assemblea, delle pezze giustificative delle spese approvate. Nel caso di specie il condomino si presentò senza appuntamento e non fu possibile mostrargli la documentazione stante l’assenza dell’amministratore. Non fu, pertanto, in grado di dimostrare di aver ricevuto il diniego a prendere visione delle pezze giustificative da parte dell’amministratore. Nel caso di deliberazione assembleare in merito a lavori straordinari si rileva che la mancata indicazione dei nominativi dei consenzienti, dissenzienti ed astenuti e delle relative quote millesimali trova giustificazione nella circostanza che la suddetta delibera è stata assunta all’unanimità.
