
RESPONSABILITA' DEL MEDICO PER MANCATA PREPARAZIONE PSICOLOGICA DEL PAZIENTE A CONSEGUENTE FALLIMENTO DELL'ATTO TERAPEUTICO.

Tribunale Genova Sez. II° sentenza n. 3005 del 15.06.2005
Si ravvisa, dal punto di vista esecutivo, una colpevole insistenza del sanitario nel portare a termine un atto terapeutico che, già male organizzato, diventava vieppiù sconsibliabile dopo il primo fallimento. Va quindi risarcito il danno al paziente consistente in una sindrome psichica maturata in conseguenza dell'atto terapeutico e che ha radicato nello stesso il convincimento di essere vittima di una "malpractice medica". Conclusivamente deve ritenersi la responsabilità in prima battuta dell'anestesista e poi, per via di responsabilità diretta, anche dell'Azienda datrice per gli indicati esiti della mancata anestesia spinale.
Parti in Causa:
C.M. c. C.G. e A.O.S.M.G.
Riferimenti Normativi:
CC. Art. 1173043
CC. Art. 2236
CC. Art. 2637 COST. Art. 32
